Dopo mesi di dubbi e prese di posizione discordanti da parte di associazioni di categoria, Ordini professionali ed esperti, l’Antitrust con la decisione n. 25487, pubblicata nel bollettino del 15 giugno 2015, ha dichiarato illegittimo quanto contenuto nell’art. 35 del Codice Deontologico Forense, in cui si prevede che l’avvocato possa utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi. Tale provvedimento ha definitivamente posto fine alla questione, permettendo ai legali di utilizzare Internet a fini promozionali anche mediante l’uso di siti internet di terze parti, tra cui social network e directory.

I dubbi che erano stati avanzati sulla legittima apertura da parte dei legali della propria pagina di Facebook, Linkedin, Google+, per citarne solo alcuni, sono stati in questo modo risolti. Lo studio legale può aprire una propria pagina Facebook oppure di Google+ o un proprio account Linkedin o Twitter.

Google+ è il social network del colosso Google. In forte ascesa, sta conquistando sempre più spazio anche in Italia, come nel resto del mondo. Esattamente come Facebook, G+ permette di aprire due tipologie di profili: il profilo privato (diario) e la pagina aziendale (pagina). Il primo sarà utile per gestire tutti i contenuti più ludici ed estranei all’attività professionale, dalla torta della domenica alle foto delle vacanze. Il secondo, invece, è dedicato ai contenuti professionali e permette di avere dei followers che riceveranno le novità man mano che verranno pubblicate.

Come per gli altri social, sono molto importanti i dati che si inseriranno nella pagina per identificarci, a cominciare dalla qualifica professionale. Infatti saranno questi i primi che verranno visti dall’utente e in base a cui deciderà se proseguire la nostra conoscenza o passare ad altro.

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