Il contratto di affidamento fiduciario quale strumento di tutela del patrimonio

Il contratto di affidamento fiduciario è il frutto di una recente elaborazione dottrinale e rappresenta una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale.

Tramite il contratto di affidamento fiduciario, il soggetto c.d. affidante conviene con il c.d. affidatario di assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinchè esse vengano gestite a vantaggio dei c.d. beneficiari, in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare.

Come accennato, tale istituto vuole essere l’alternativa al trust e agli atti di destinazione ed offrire un meccanismo più duttile di segregazione e di tutela del proprio patrimonio.
Il contratto in esame consente infatti di ovviare a quegli inconvenienti derivanti dall’utilizzo del trust che, essendo un istituto di origine anglosassone, non solo richiede una conoscenza profonda della legge straniera ma, purtroppo, ancora oggi incontra nel nostro ordinamento non poche remore. L’affidamento fiduciario si sostanzia in un contratto e non – a differenza del trust – in un negozio giuridico unilaterale. Inoltre, tale strumento consente di realizzare il richiamato programma destinatorio stabilito dall’affidante attraverso gli istituti giuridici propri del diritto italiano (e non straniero), rimediando così alle inefficienze derivanti dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali il mandato o il negozio fiduciario (cfr. M. Lupoi, I trust nel diritto civile, 2004, p. 249).

Il contratto in esame permette poi di sopperire ai limiti funzionali del negozio giuridico previsto dall’art. 2645-ter c.c. che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri).
La meritevolezza dell’istituto in parola è poi rappresentata dal fatto che il contratto di affidamento fiduciario ben si presta ad essere utilizzato per la protezione dei soggetti privi di autonomia (inabili, incapaci, disabili, sottoposti ad amministrazione di sostegno, etc.), i quali potranno così godere dei beni affidati al soggetto affidatario in forza del programma predisposto dall’affidante.

L’utilità di tale programma, detto appunto “destinatorio” – con ciò intendendo che è l’attività compiuta sui beni (il programma, appunto) ed essere vincolata e non i beni stessi -, è data dal fatto che esso, pur concedendo all’affidatario ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione, individua:
– le posizioni soggettive affidate (esistenti ed eventualmente future);
– le operazioni che l’affidatario può compiere su di esse;
– i beneficiari delle utilità discendenti da tali posizioni;
– l’eventuale cambiamento dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze.
Così facendo, l’affidatario diviene titolare formale di una posizione soggettiva relativa ad uno o più beni dell’affidante, che in questo modo passano dal patrimonio di quest’ultimo a quello del primo per l’effetto traslativo dello stesso contratto di affidamento fiduciario o di uno o più successivi negozi.
In poche parole, relativamente a tali beni, l’affidatario riceve un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, non corrispondente però ad un suo arricchimento, essendo il medesimo finalizzato ad una diversa destinazione la cui attuazione è decisa, nei limiti del programma, dall’affidatario stesso.
La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell’affidatario, il quale non potrà avvalersi delle posizioni soggettive oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al programma destinatorio. Così facendo, nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.
Invece, per le obbligazioni contratte dall’affidatario nella realizzazione del programma destinatorio risponde solo il patrimonio “affidato”.
Naturalmente, nella prassi può accadere che l’affidante riservi a sé stesso l’attuazione di tale programma sino a quando sarà in vita così che, alla sua morte, l’affidatario subentrerà nelle obbligazioni affidate.

A tal proposito, si riporta il caso di due sorelle – di cui una inabile al 100% e affetta da sindrome bipolare depressiva – che hanno convenuto tramite un contratto fiduciario il trasferimento – in favore della seconda – di una porzione di un appartamento.
In tale frangente, gli accordi non prevedevano che l’abitazione cadesse nella successione della sorella “capace”, bensì che esso fosse destinato a far fronte al mantenimento delle condizioni precarie dell’altra di modo che, cessata tale necessità per causa di morte, l’abitazione pervenisse libera da qualsiasi vincolo ai figli della prima (cfr. Contratto di affidamento fiduciario e trasferimento di diritti reali, Trusts e attività fiduciarie, Maggio 2014, p. 345).

Alla luce di quanto detto, è possibile ritenere che il contratto di affidamento fiduciario comporti numerosi vantaggi in quanto, pur individuando ex ante, attraverso il programma definitorio, gli effetti finali, esso è in grado di dar vita ad un concreto strumento di segregazione e tutela del patrimonio pur garantendo all’affidatario una gestione non poco autonoma.