Arbitrato

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840).

Ai sensi dell’art. 806, co. 1, cod. proc. civ., “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge“. Il secondo comma del medesimo articolo specifica poi che “Le controversie di cui all’art. 409 cod. proc. civ.“, ossia quelle per le quali trova applicazione il cosiddetto rito del lavoro, “possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro“.

L’accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato compromesso, se concluso a controversia già insorta (art. 807 cod. proc. civ.) oppure clausola compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia futura in materia contrattuale (art. 808 cod. proc. civ.). È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere possibili controversie future in materia extracontrattuale, purché siano determinati i rapporti da cui possono sorgere (art. 808/bis cod. proc. civ.).

La decisione pronunciata dagli arbitri, denominata lodo, produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824/bis cod. proc. civ.), con la sola eccezione dell’efficacia esecutiva. Per eseguire il lodo in Italia è infatti necessario che essa venga dichiarato esecutivo dal Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato nel cui ambito è stato pronunciato (art. 825 cod. proc. civ.).

Esiste però un altro tipo di arbitrato, denominato irrituale, che si conclude con un lodo che, in deroga a quanto previsto dall’art. 824/bis cod. proc. civ., ha gli effetti di una determinazione contrattuale e come tale è annullabile, al ricorrere dei vizi previsti dalla legge, nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione promosso avanti il giudice statale (art. 808/ter cod .proc. civ.).

Il lodo rituale, invece, è soggetto ai mezzi di gravame dell’impugnazione per nullità, della revocazione e dell’opposizione di terzo.