Vendite e aste giudiziarie

Come è possibile partecipare ad un’asta?

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Domanda. Quali sono le modalità di partecipazione ad un’asta?

Le modalità di partecipazione ad un’asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato. Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti.

Domanda. Dove si trovano i moduli per partecipare alla vendita?
I moduli per partecipare alla vendita sono disponibili presso la Cancelleria del Tribunale.

Domanda. Che cosa ricoprono gli assegni relativi alla cauzione ed alla spese?

Gli assegni relativi alla cauzione fungono da anticipo, mentre gli assegni relativi alle spese ricoprono l’ammontare approssimativo delle spese ed oneri di aggiudicazione, trascrizioni e volture.

Domanda. In caso di “non aggiudicazione” saranno restituiti gli assegni versati, e quando?

In caso di non aggiudicazione la cauzione versata viene restituita integralmente all’offerente, dopo la chiusura dell’incanto, (art. 580 c.p.c.). Nell’ipotesi in cui, però, questi non abbia partecipato affatto all’incanto, né personalmente, né a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero.

Domanda. Qual è la differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto?

La vendita senza incanto, disciplinata dagli artt. 570 – 575 c.p.c., prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta stessa. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice decide se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto.

La vendita con incanto, disciplinata dagli artt. 576 – 590 c.p.c., prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.

Domanda. Quando il bene viene aggiudicato definitivamente? Che cosa si intende per “aumento di quinto”?

L’aggiudicazione di un bene diventerà definitiva trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. Nel caso di vendita all’incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all’aggiudicazione. Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. Anche in questo caso, sarà necessario depositare in Cancelleria l’offerta e integrare la cauzione che dovrà essere pari al doppio di quella richiesta per la partecipazione alla prima asta. Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario.

Domanda. E’ possibile visitare l’immobile?
Per poter visitare l’immobile è necessario rivolgersi al “Custode Giudiziario”.

Domanda. E’ possibile chiedere un mutuo?

E’ possibile richiedere i finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con il Tribunale. La lista è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.

Domanda. Sono visibili gli esiti delle vendite?

Il sito viene aggiornato tempestivamente in relazione agli esiti di ogni singola vendita a seguito della ricezione della comunicazione da parte del responsabile della procedura.

Domanda. E’ possibile ricevere periodicamente gli avvisi delle aste pubblicate sul sito?

E’ possibile ricevere l’aggiornamento periodico dell’elenco delle pubblicazioni effettuate sul sito web Questo servizio permette di ricevere nella propria casella e-mail e sulla app per Iphone e Android scaricabili gratuitamente, l’elenco delle nuove aste pubblicate e le relative variazioni registrandosi gratuitamente sul servizio di rete

. Può partecipare ad un’asta un soggetto diverso da quello a cui verrà intestato l’immobile?

Il codice di procedura civile all’art. 579, rubricato “Persone ammesse agli incanti”, prevede la possibilità che all’asta partecipi un soggetto diverso da quello al quale verrà intestato l’immobile. Tale soggetto dovrà, però, essere munito di apposita procura.