la sospensione feriale non trova applicazione per tutti i tipi di cause e per tutti i tipi di atti. Vi sono infatti diversi settori nei quali la sospensione non opera, come disposto dagli art. 2 e ss. della legge 7 ottobre 1969, n.742, ad esempio per alcuni profili dell’ambito fallimentare

Ciò significa che, per garantire assistenza nelle situazioni non differibili, spesso gli studi necessitano

Sospensione feriale? Non per tutti i procedimenti

Già la sospensione feriale dei termini processuali ha di fatto falciato il periodo di riposo dei legali, poiché è già da tre anni che questa sospensione dura 30 giorni in luogo dei 45 del passato, sicché le scadenze incombono alle porte degli studi legali, e nella mente dei professionisti, con ben 15 giorni d’anticipo (per approfondimenti: Avvocati in vacanza… ma solo con wi-fi e pc). che vi sia sempre almeno un collega reperibile anche nel bel mezzo del periodo feriale, magari effettuando una turnazione nei periodi di vacanza, oppure che l’avvocato sia in grado di rientrare all’occorrenza in sede rapidamente laddove richiesto.

Vacanze “a metà” per gli avvocati italiani

Nonostante gli strumenti tecnologici abbiano agevolato la possibilità di lavorare anche a distanza, infatti, vi sono procedimenti che i ricorrenti possono depositare anche in pendenza del periodo feriale e questo comporta uno sforzo indubbiamente maggiore, soprattutto per i “contenziosisti” che devono lavorare sulle difese dei propri clienti in un periodo in cui è indubbiamente più complicato rimanere in contatto e avere un sollecito supporto documentale.

Ancor più complicata è l’attività degli studi di respiro internazionale, poiché i clienti stranieri non si trovano a condividere lo stesso periodo vacanziero degli italiani e ritengono, ad esempio, il nostro mese di agosto un periodo di normale operatività. Pertanto, nonostante lo studio lavori a ritmi ridotti, non si può mai abbassare del tutto la serranda, neppure nelle due settimane centrali di agosto.

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