L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di fattura elettronica  a seguito dell’emissione dello scontrino.

È noto infatti che nella vendita al dettaglio e assimilate, a seguito della consegna al cliente dello scontrino fiscale, è possibile che quest’ultimo chieda anche l’emissione di una fattura. Infatti, solo tale documento e non lo scontrino, è propedeutico alla deduzione del costo ed alle detrazione dell’Iva per le operazioni svolte nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

La Risposta n. 7 dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta a seguito di un quesito da parte di un contribuente in quale, in virtù dell’obbligo generale di fatturazione elettronica (a far data dallo scorso 1° gennaio) e vista la previsione dell’art. 22 del DPR 633/1972 (che in determinate situazioni consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente – come nel caso di rilascio dello scontrino), interrogava l’Ente circa l’obbligo o meno dell’invio elettronico delle fatture emesse a seguito di scontrino.

A chiarimento di quanto chiesto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Circolare n. 97 del 4 aprile 1997 nella quale si esplicava la correlazione tra scontrino, ricevuta fiscale e fattura. In particolare si ricorda che:

–          La fattura è un documento sostitutivo dello scontrino o della ricevuta fiscale. In virtù di questo,  li dove venga rilasciata la fattura contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

–          Il contribuente che voglia avvalersi della fattura differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o similare, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In tal caso è pacifico ritenere che l’ammontare dei corrispettivi certificati dallo scontrino o ricevuta fiscale e successivamente oggetto di fattura differita, vadano scorporati dal totale giornaliero.

Le precisazione su richiamate non sono state in alcun modo superate dalla normativa che ha imposto la fattura elettronica generalizzando l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 (art.1, commi 909 e ss., della Legge n. 205/2017).

Pertanto la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.

L’Agenzia delle Entrate conclude sostenendo che la c.d. “fattura con scontrino” non possa avere una forma analogica ma debba obbligatoriamente essere emessa   come fattura elettronica nel formato ed invio elettronico al SDI.

Nella stessa Risposta l’Amministrazione Finanziaria specifica che, a livello tecnico, deve essere compilato il campo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni come il riferimento allo scontrino.

Per riepilogare quanto fin qui detto, nella vendita al dettaglio ed assimilati, nel momento in cui al rilascio dello scontrino il cliente richieda l’emissione della fattura, l’operatore economico è tenuto all’invio di quest’ultima allo SDI nel formato elettronico .xml.

Si può pertanto concludere che nessuna variazione sia intervenuta nella normativa già in essere circa l’emissione della fattura con scontrino con l’unica variazione dell’invio elettronico della stessa. Nulla cambia neanche circa l’annotazione in un apposito sezionale del registro dei corrispettivi per distinguere gli incassi con scontrino da quelli con fattura ed evitare doppie tassazioni sullo stesso importo.

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