Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato fu istituito con la legge 25 novembre 1926 n.2008 e con r.d. 12 dicembre 1926, n.2008in cui furono stabilite le norme di attuazione. L’istituzione del TSDS rappresentò uno dei punti cardine della legislazione speciale con la quale nel 1926 il fascismo diede una svolta in senso totalitario al regime, mettendo sotto stretto controllo tutte le attività statuali, politiche, associative, economiche e sociali della nazione. La legge, composta da soli otto articoli, puniva una serie di reati previsti dal Codice penale del 1889, cioè quelli che andavano sotto il titolo di ” Delitti contro la sicurezza dello Stato”, ma ne introduceva di completamente nuovi (artt. 4 e 5), quali la ricostruzione di associazioni, organizzazioni o partiti disciolti, propaganda e attività antinazionali all’estero. Ripristinava all’art.1 la pena di morte per chiunque avesse commesso atti contro la vita, l’integrità o la libertà personale del re, del reggente, della regina, del principe ereditario e del capo del governo , e affidava la competenza di giudicare tutti i delitti previsti dalla stessa legge a “un Tribunale speciale costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l’uno e gli altri tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare “(art. 7) La costituzione e composizione del TSDS fu demandata al ministro della guerra, che con decreto del 4 gennaio 1927 nominò il primo collegio giudicante composto da Carlo Sanna, presidente, Orlando Frei vicepresidente, i giudici titolari, tutti consoli della MVSN : Cau Lussorio, tenente colonnello dei carabinieri, Guido Cristini, avvocato e deputato del PNF ( divenne presidente del TSDS nel 1928 alla morte di Sanna), Alberto Garamini ten colonnello di Stato Maggiore, Giulio Mucci colonnello di fanteria e Antonio Tringali Casanuova capitano di fanteria , futuro presidente del TSDS e futuro ministro della Giustizia nella Repubblica di Salò. L’articolo 3 della stessa legge stabiliva che :” quando due o più persone concertavano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite per il solo fatto del concerto, con la reclusione da 5 a 15 anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da 15 a 30 anni” Venivano puniti ugualmente l’istigazione o l’apologia di tali reati. La punizione prevista per il solo ” concerto” portò ad esempio alla condanna a morte dell’anarchico Michele Schirru, fucilato il 29 maggio del 1931, perché colpevole di avere avuto l’intenzione di attentare alla vita di Mussolini Nei procedimenti giudicati dal TSDS venivano applicate le norme del codice militare in tempo di guerra e le sentenze non erano suscettibili ” di ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione” (art.7) Tutti i procedimenti per i reati previsti dalla legge, in corso presso la magistratura ordinaria, furono devoluti alla competenza del TSDS.. Alcuni articoli del regio decreto (r.d. 12 dicembre 1926,n.2062) che conteneva le norme di attuazione della legge istituitva, regolavano alcuni aspetti del funzionamento del TSDS:l’articolo 5 specificava che il TSDS era unico per tutto il Regno,ma in caso di bisogno poteva funzionare in più sezioni . La difesa era ammessa solo dopo il rinvio a giudizio e l’imputato poteva essere assistito da un solo difensore , scelto o tra gli ufficiali in servizio presso il tribunale o tra gli avvocati esercitanti la professione; tuttavia il presidente su richiesta del pubblico ministero poteva ” escludere l’assistenza del difensore non militare , nei casi , nei quali, con giudizio insindacabile lo ritenga necessario nel pubblico interesse “. (art.7). L’articolo 10,infine, stabiliva che per i procedimenti davanti al TSDS ,si spediva sempre il mandato di cattura e non era ammessa la libertà provvisoria. Secondo l’articolo 8 della legge 2008 il TSDS avrebbe dovuto durare 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della legge sulla G.U. In realtà fu prorogato per altre due volte per 5 anni, nel 1931 (legge 4 giugno n.674) e nel 1936 ( Dl 15 dicembre, n. 2136); nel 1941 fu,infine, prorogato a tempo indeterminato (dl 9 dicembre n.1386 , convertito in legge 7 maggio 1942, n.560). L’ultima proroga emanata in piena guerra assegnava al TSDS altre competenze su reati previsti dai nuovi codici penali di pace e di guerra emanati nel 1941, quali: il tradimento, lo spionaggio, la frode e l’inadempienza in forniture militari, o reati politici come l’associazione sovversiva o la propaganda sovversiva o antinazionale commessi da militari Tra il 1927 e il 1929, il fascismo aveva provveduto a estendere le competenze del TSDS anche ai possedimenti coloniali :la Libia (RD 2 giugno 1927n. 1050 e Rd 17 giugno 1929, n.1200) e l’Eritrea e la Somalia (rd 27 giugno 1929 ,n. 1308). La caduta del fascismo il 25 luglio 1943, determinò la soppressione del TSDS (dl 29 luglio 1943, n.668), ma tutti i reati sia politici che comuni appartenuti al TSDS , passarono ai tribunali militari che avrebbero dovuto procedere con rito di guerra. Tra l’inizio della sua attività, il 1° febbraio 1927 e la fine , il 23 luglio 1943, presso il TSDS furono aperti 12.210 provvediment Il Tribunale speciale venne ricostituito nella Repubblica Sociale con decreto legislativo di Mussolini ,3 dicembre 1943 n.794, i giudici appartenevano alla guardia nazionale repubblicana, la sede centrale era a Mantova e fu nominato presidente Mario Griffini. Nell’aprile del 1945 ,con la fine della Repubblica sociale ,il Tribunale speciale scomparve come le altre istituzioni del fascismo. [a cura di A. Zanuttini]
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