Nuova regolamentazione delle servitù militari.

integrata e modificata da: LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 104 – Testo coordinato – Art. 1. 1. In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge. 2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo art.10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa. Art. 2. 1. Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: – fare elevazioni di terra o di altro materiale; – costruire condotte o canali sopraelevati; – impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; – scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri; – aprire o esercitare cave di qualunque specie; – installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; – fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento; b) nel divieto di: – aprire strade; – sopraelevare muri o edifici esistenti; – fabbricare muri o edifici; – adoperare nelle costruzioni alcuni materiali. Art. 3. 1. In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame, anche con proposte alternative della regione e dell’autorità militare, dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l’indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale. 3. Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all’autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. 4. Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonchè sull’impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva

Articoli simili