è stato osservato che con la manovra manovre correttiva attuata con la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno sono stati estesi alle PMI costituite in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario che già erano state accordate alle start up e PMI esclusivamente innovative.

Per effetto di ciò alla PMI anche non innovativa che assume la veste giuridica di S.r.l. è permesso fare ricorso a strumenti tipici previsti per la S.p.a. al fine di reperire investimenti e quindi in un’ottica di maggiore flessibilità e stimolo alla competitività.

In primo luogo, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione viene concessa la possibilità di reperire capitali tra il pubblico attraverso il ricorso all’equity-based crowdfunding, sconfessando il tradizionale retaggio che vede la S.r.l. come un tipo di società tendenzialmente “blindata” e poco incline all’ingresso di nuovi soci.

È stato quindi concesso alla PMI sotto forma di S.r.l. generica, la deroga al principio generale di cui all’art. 2468 del c.c. secondo il quale le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Pertanto, il legislatore, attraverso tale intervento, ha voluto incentivare il rapporto diretto con il risparmiatore favorendo il ricorso a strumenti tecnologici e innovativi di reperimento di capitali alternativi rispetto alla tradizionale intermediazione fornita dal canale bancario.

Questa opportunità postula la necessità di consentire alle imprese di fornire ai risparmiatori strumenti partecipativi categorizzati e destinati alla circolazione in deroga all’impianto originario che ha sempre caratterizzato la S.r.l. ovvero la staticità nel rapporto socio-impresa.

Al fine di agevolare ciò è stata introdotta la possibilità per la PMI in veste di S.r.l. di prevedere nel proprio statuto particolari categorie di quote fornite di diritti differenti e, nei limiti imposti dalla legge, essa può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie. Quindi anche la S.r.l., in questa ipotesi e come già previsto per la S.p.a., può operare una diversificazione della partecipazione in base alle esigenze di investimento.

È ammissibile creare categorie di quote senza il diritto di voto (come avviene per le azioni di risparmio) o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione o limitato a determinate tematiche.

Si apre inoltre la possibilità di utilizzare forme di remunerazioni che incentivano l’opera di dipendenti e amministratori al fine di rafforzare il legame con il management e lavoratori in genere nonché incentivarne l’opera. Viene infatti eliminato il divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni se l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo.

Di conseguenza attraverso l’approvazione di piani di incentivazione al dipendente o all’amministratore potrà essere attribuito a tali soggetti un diritto di opzione per l’acquisto di quote di partecipazione al capitale ad un prezzo prefissato.

Altra forma di remunerazione può essere rappresentata dal c.d. work for equity già in uso per le start up e PMI a carattere innovativo. Si tratta cioè di attribuire a titolo di corrispettivo quote o strumenti partecipativi a soggetti che erogano servizi professionali in favore dell’impresa. Gli strumenti partecipativi possono attribuire diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Pertanto, l’impresa può quindi fare leva sulla la capacità di genere utili o comunque sulle proprie potenzialità di crescita al fine di remunerare servizi ed opere necessari per il proprio oggetto sociale.

Tutte queste misure rappresentano una novità dirompente che muta la natura originaria della S.r.l. quale modello societario connotato da un’impronta fortemente personalistica, capace di fornire un valido sostegno all’economia reale, ovvero quell’imponente tessuto imprenditoriale rappresentato da imprese piccole e medie.

Questo percorso di stimolo alla crescita e allo sviluppo della PMI, avviato con la sopra citata riforma è proseguito attraverso la previsione di strumenti di reperimento di capitali rappresentati dai Piani di investimento individuali

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