Clausola inserita nei contratti internazionali relativa a situazioni particolari in cui, in seguito ad eventi non previsti dalle parti, muti sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto e l’esecuzione diventi eccessivamente onerosa per una di esse. Tali clausole sono state introdotte recentemente e consentono di adeguare il contratto con un negoziato o con l’intervento di un terzo. E interessante notare che, a differenza della forza maggiore (v. clausola di forza maggiore), il principio dell’eccessiva onerosità non trova riconoscimento generalizzato nei vari ordinamenti, con qualche eccezione fra cui il diritto italiano (artt. 1467-1469 c.c.). La Camera di Commercio Internazionale ha elaborato uno schema di clausola di hardship che comprende una parte comune e delle varianti. La parte comune stabilisce la situazione di hardship, cioè gli eventi non previsti dalle parti che potrebbero comportare notevoli modificazioni all’equilibrio del contratto. La parte colpita da hardship può esigere dall’altra una revisione del contratto (entro un termine ragionevole) e, in mancanza di un accordo amichevole, la clausola propone quattro alternative per la scelta di una modalità adatta al caso specifico: si va dal mantenimento del testo originario con il semplice impegno delle parti a consultarsi per la revisione del contratto, al ricorso a un terzo incaricato di proporre una soluzione, con vario grado di autorevolezza nei confronti delle parti stesse.

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