La STP (Società tra professionisti) è stata riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare, regolamentata dal D.M 8 febbraio 2013 n. 34, in attuazione della legge 183/2011. Oggi può, quindi, assumere le seguenti forme:

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa.

Un esempio pratico può essere la prima S.t.a.p.a (Società tra avvocati per azioni) messa a punto “dall’avvocato del diavolo”. Non l’infallibile Kevin Lomax del capolavoro di Taylor Hackford, ma Giuseppe La Scala, protagonista indiscusso di una vera e propria rivoluzione nel settore legale (essendo stato il primo a trasformare il suo studio in una società per azioni) a dimostrazione del fatto che quella forense può essere, ormai, attività di impresa a tutti gli effetti10.

L’oscurantismo della tradizione, dunque, e dell’antico privilegio, ormai in via di superamento, si contrappone alle esigenze di modernità rendendo il quadro normativo di riferimento pervaso da contraddizioni intrinseche.

Sicché sarebbe auspicabile che il legislatore trovasse un equilibrio tra le peculiarità delle professioni intellettuali, talvolta connesse alla tutela di valori di rilevanza anche costituzionale, come la difesa in giudizio11, e l’esigenza di una normativa sistematica che tenga conto della nuova concezione economica, sociale e giuridica delle professioni.

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