Il Tar Sicilia, stabilisce che” il compenso previsto per un avvocato, se «molto al di sotto dei minimi tariffari», è lesivo del decoro e del prestigio della professione. In particolare, si tratta della sentenza della sezione terza (ricorso n. 2764/2015), su un ricorso presentato dall’Ordine degli avvocati di Gela contro il comune per una delibera di approvazione di un avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di tre avvocati, per l’affidamento degli incarichi professionali da costituirsi in associazione temporanea di scopo. Ritenendo l’avviso lesivo del decoro, del prestigio e dell’autonomia degli avvocati, nonché dell’ordinamento forense, l’Ordine, con nota del 3 settembre 2015, aveva chiesto il ritiro in autotutela della delibera. Il comune aveva però riscontrato negativamente tale istanza, affermando che il proprio operato era legittimo. Tra i motivi del ricorso, il Coa faceva riferimento in particolare al compenso pari a 20 mila euro per ciascun avvocato, oltre l’80% delle spese di soccombenza e il 5% sulla differenza tra la somma richiesta e quella liquidata nelle mediazioni, considerato irrisorio rispetto alla mole del contenzioso che gli avvocati avrebbero dovuto gestire, stimato in un valore pari a 10,7 milioni di euro per il 2014 e in 4,2 milioni per il primo semestre del 2015. Tesi confermata dal Tar, che ha stimato come «veramente esiguo» il compenso degli avvocati per singola causa giudicandolo lesivo del decoro e del prestigio della professione.

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