Sovraindebitamento risolto da un mediatore con un accordo tra consumatore e creditori. Con un piano del consumatore successivamente omologato dal tribunale.

Va ricordato che per far fronte alla situazione di perdurante squilibrio economico, quella in cui una persona non è in grado di pagare i propri debiti, è stata prevista nella legge n. 3 del 2012, detta anche salva suicidi la possibilità per il consumatore di concludere un accordo con i creditori per favorire la composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di un piano di ristrutturazione che ha lo scopo di aiutare i debitori a sanare la propria posizione debitoria con stralci e dilazioni di pagamento.

L’ufficio fallimentare ha dunque omologato il primo caso in cui si è delineato il rapporto tra mediazione e sovraindebitamento. Il mediatore, rilevato che la parte si trovava in uno stato di crisi e di insolvenza, le aveva consigliato di accedere alla procedura di sovraindebitamento, attraverso lo strumento del piano del consumatore. La parte presentava istanza di accesso alla procedura del piano del consumatore, presso il tribunale territorialmente competente e il giudice predisponeva l’omologa del piano.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il giudice, «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti», può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione e in tal caso lo stesso diviene «condizione di procedibilità della domanda».

La procedura di mediazione demandata traeva origine da un rapporto locatizio, data da una morosità non per sua colpa, ma a causa della separazione coniugale, della mancanza del pagamento degli assegni familiari da parte del marito, nonché dalla mancanza di un reddito stabile. Il locatore aveva agito nei suoi confronti ed era stato instaurato il giudizio. La problematica che ha generato la procedura di mediazione e la conseguente procedura di sovraindebitamento è da rilevare nella fattispecie del cosiddetto indebitamento non colpevole. Punto determinante è stata la natura non volontaria dell’indebitamento da parte della signora, che ha consentito al mediatore di indirizzarla alla procedura di sovraindebitamento e al giudice di omologare il piano del consumatore predisposto dal gestore della crisi.

La procedura di mediazione e di sovraindebitamento, anche come riscritta dal codice dell’insolvenza in corso di approvazione, presentano il tratto comune della composizione della crisi, ossia della ricerca di una soluzione attraverso il conseguimento di un accordo.

L’istituto assume rilevanza e può avere notevoli prospettive, poiché, attraverso due strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione (che si tiene presso l’organismo di mediazione) e la procedura di sovraindebitamento (che si tiene presso l’organismo della composizione della crisi) si mira non solo alla degiurisdizionalizzazione, ma soprattutto a offrire ai cittadini strumenti di risoluzione del conflitto più celeri ed economici.

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