A seguito dell’abrogazione della Dichiarazione di fallimento d’Ufficio, la legge fallimentare all’art.6 prevede che l’iniziativa provenga da soggetti qualificati, ossia dal debitore, da uno o piu creditori o dal Pubblico Ministero.

Con la sentenza n.1038/2019, la Corte di Appello di Torino, revocava per difetto di legittimazione attiva, la sentenza dichiarativa di Fallimento pronunciata dal Tribunale di Ivrea in  primo Grado.

La motivazione si può ricavare nella qualifica di “Creditore” che la Corte traccia in sentenza sul punto , affermando che “ per creditore procedente, ai sensi dell’art.6 l.f.- deve intendersi  colui che vanta nei confronti dell’imprenditore  un credito, non necessariamente certo, liquido o esigibile, ma idoneo in prospettiva a giustificare un azione esecutiva”;

“ne deriva tuttavia che in caso di insussistenza del credito in capo al ricorrente,  con la conseguente carenza di legittimazione di tale soggetto-ogni misura adottata deve essere Revocata.”

In pratica, la valutazione incidentale che il Giudice deve svolgere, attiene al riconoscimento non dell’esistenza del credito in se , ma della -qualità di Creditore- fondata su accertamenti incidentali utili a dimostrare  un obbligazione tra le Parti.

La vicenda tra origine dalla contestazione da parte del creditore di alcune fatture non pagate a fronte dell’utilizzo di un capannone da parte della Società debitrice.

Il Tribunale riteneva fondati tali documenti, senza verificare se tra le Parti fosse sorta un obbligazione specifica tale da giustificare l’emissione di tali fatture.

La Corte infatti affermava che, il Creditore non ha mai prodotto  ne il contrasto di locazione da cui sorgerebbe l’obbligo, ne altro documento scritto comprovante chiaramente l’assunzione del debito, ne alcuna prova dell’occupazione dell’immobile stesso.

Venendo meno gli elementi obbligatori, non è pertanto provata la qualifica di Creditore

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