In primo luogo, la potestà regolamentare, pur essendo in via generale attribuita ai Comuni, non può estendersi a materie o ad aspetti espressamente riservati alle leggi o ai regolamenti dello Stato. Pure nei casi in cui lestensione risulti consentita da norme di rango superiore, non può giungere fino al punto di disattendere, stante il principio di diritto della gerarchia delle fonti, le vigenti disposizioni statali.In secondo luogo, va ugualmente esclusa la configurabilità di una potestà regolamentare dei Comuni – anche invocando la loro competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del territorio – esercitabile in modo autonomo e concorrente rispetto a quella dello Stato e delle Regioni[2].
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