Per stage e/o tirocinio intendiamo, più che una tipologia contrattuale vera e propria, un’esperienza professionale che ha come principale intento quello di formare professionalmente una persona, anche in vista di un suo eventuale e futuro ingresso nel mondo del lavoro. Non a caso, stage e tirocini sono tra gli strumenti maggiormente usati e presi in considerazione in quest’ottica dalle Regioni, in particolare dalla Regione Lazio.

TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI: COSA SONO?

Ne esistono principalmente due tipologie:

  1. Tirocinio curriculare;
  2. Tirocinio extracurriculare, o non curriculare.

Per tirocinio curriculare intendiamo un percorso “formativo-professionale” da inserire e svolgersi all’interno del piano di studi universitario o di un altro istituto scolastico. Una misura che nel suo insieme, più che essere rivolta a un inserimento professionale del tirocinante, mira ad affinare l’apprendimento dello stesso stagista attraverso una vera e propria alternanza “scuola/lavoro”. Non a caso, per svolgere un tirocinio curriculare, è necessaria l’iscrizione a uno dei corsi di studi previsti dall’ente promotore.

Per quanto riguarda i tirocini extra-curriculari o non curriculari le cose stanno diversamente. In questo caso, infatti, la misura ha come principale intento quello di accompagnare un giovane nelle proprie scelte professionali in un momento delicato come può essere la fase di transizione dal mondo scolastico a quello lavorativo-professionale. Un esempio viene dai tirocini formativi e di re-inserimento o inserimento professionale che, rivolti a soggetti privi di un’occupazione o in condizioni di svantaggio sociale, intendono collocare o ricollocare professionalmente queste figure.

TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI: LE DIFFERENZE

La principale differenza tra tirocinio curriculare e non curriculare (o extracurriculare) ha a che fare con il compenso economico, vale a dire con la retribuzione corrisposta al tirocinante. Nel primo caso, la retribuzione non è obbligatoriama a discrezione dell’azienda ospitante e, solitamente, al tirocinante viene riconosciuto un certo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) per l’attività svolta. Nel secondo caso, invece, è prevista per legge un’indennità di partecipazione mensile da corrispondere al tirocinante, il cui valore minimo, almeno nella Regione Lazio, è di 800€ lordi.

Altre differenze hanno a che vedere con limiti temporali per lo svolgimento dell’attività e comunicazione obbligatoria al Centro Per l’Impiego. Con riferimento al limite temporale, se il tirocinio curriculare deve concludersi e/o interrompersi entro la data di conseguimento del titolo di studio (laurea o diploma), quello extra-curriculare o non curriculare deve essere attivato entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo e ha durata variabile, a seconda delle circostanze specifiche. Per quel che riguarda la comunicazione obbligatoria al Centro Per l’Impiego, se nel caso di tirocini curriculari non ce n’è necessità o obbligatorietà, nel caso di tirocini extra-curriculari la comunicazione di attivazione del tirocinio è necessaria ed è un dovere in capo all’azienda ospitante.

In entrambi i casi però, sia che si tratti di tirocini curriculari che di tirocini extracurriculari, è prevista l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come anche la presenza di un Tutor aziendale cui stagisti e tirocinanti possono fare riferimento per ogni evenienza e in qualsiasi momento.

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